Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) – art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92). Lettere di richiesta di attivazione dei servizi di assistenza alla comunicazione, di assistenza ad personam e di trasporto: ISCRIZIONE – cosa fare
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. – Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia) IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate, DOPO L’ISCRIZIONE – cosa fare e chi lo fa Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74). Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98). Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99). GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. – Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori – (art. 4 DPR 22/4/1994). Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994). L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).
Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam.
Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.
ALTRI ASPETTI Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). La competenza è del Comune (per la scuola materna, elementare e media) e della Provincia (scuola superiore) – Legge 23/96 Segnalare con lettera r/r all’ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti – art. 32 comma 20 Legge 41/86. Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000). Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99) Gite scolastiche: l’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio.La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi) Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell’integrazione scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). Il progetto di integrazione dell’alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l’intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92). Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92).Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92). Nell’accordo di programma devono essere chiaramente definite: Le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente. L’ufficio competente all’erogazione dei servizi . Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci 4. Il collegio di vigilanza Gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza. N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L’integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico. A cura di LEDHA Importanti documenti pervenutici |
C.M. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 96 del 17 dicembre 2012 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014
Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 22 settembre 1988, n. 262 - Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.
Determinazioni in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica - Regione Lombardia, Delib. G.R. 4 agosto 2011, n. 9/2185.
L'integrazione scolastica Vademecum minimo per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di Alfredo Greco (Pedagogista, consulente Irccs Oasi Maria SS. di Troina EN) - estratto da HR-handicap risposte mensile di attualità, cultura e informazione sulle tematiche dell'handicap - anno XVIII n° 175/giugno 2003 (per gentile concessione).
Pubblicate le Linee guida nazionali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità Positivo il commento di Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish, un po' meno quello del Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno: "Nessun accenno al numero di alunni disabili per classe, all'istruzione domiciliare né ai laboratori"
VADEMECUM SCUOLA - orientamenti per un'integrazione consapevole (a cura di Gruppo Scuola COORDOWN onlus)
Aggiornato al 30 novembre 2020 |