DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE PER I PENSIONATI DELLA GESTIONE PRIVATA
RESIDENTI IN ITALIA TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO
Il pensionato, titolare di prestazione collegata al reddito, ha per legge l’obbligo di dichiarare all’Inps i redditi propri o, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge o dei componenti del nucleo (si intende coniuge e/o figli e/o altri a carico del disabile).
Considerato questo obbligo di legge, INPS a partire dalla campagna ordinaria RED 2015 non invia più comunicazioni cartacee ai pensionati della gestione privata residenti in Italia, per richiedere le dichiarazioni reddituali ai fini delle verifiche delle prestazioni collegate al reddito.
Si ricorda che sono esonerati dal presentare tale dichiarazione RED coloro che, per sé o per il nucleo familiare come sopra descritto:
abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (esempio: tramite Modello 730 o Unico) integralmente tutti i redditi;
non abbiano altri redditi oltre a quello da pensione. Situazione che, in ogni caso deve essere autocertificata mediante mod. RED semplificato;
la cui situazione reddituale sia rimasta invariata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, situazione anch'essa da auto certificare mediante mod. RED semplificato.
Nei casi suddetti l’Istituto acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dalla legge.
In sintesi: TUTTE LE ENTRATE COSTITUISCONO REDDITO e tutti devono essere comunicati all'INPS, quando la sua erogazione è commisurata al reddito:
quelli già comunicati ad AGENZIA DELLE ENTRATE, verranno a loro volta segnalati all'INPS e quindi non vengono dichiarati;
quelli già a conoscenza di INPS in quanto da lei stessa erogati, non vanno ovviamente dichiarati;
tutti gli altri, non essendo allo stato attuale centisi dall'INPS, rientrano nella dichiarazione obbligatoria all'INPS.
Si precisa che, non ottemperando a tale obbligo di comunicare annualmente la propria situazione, anche con procedura unificata (vedasi in calce), si perde non solo il diritto della pensione, ma anche della maggiorazione di legge che di volta in volta viene posta in pagamento (vedasi, per esempio quella erogata nel novembre 2020).
in mancanza di altri redditi, oltre a quello da pensione, i pensionati devono comunque rendere la dichiarazione reddituale all’Istituto se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
titolari di redditi che non sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico), in quanto esenti da IRPEF. Ad esempio: lavoro dipendente prestato all’estero; interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ Irpef;
loro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che hanno soltanto reddito da pensione e reddito da abitazione principale;
vi sono, inoltre, alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o Unico), come, ad esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato e lavoro autonomo.
La Circolare n. 195 del 30-11-2015 individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale all’Istituto, e mette in evidenza, per ciascuna prestazione collegata al reddito, i casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari.
Nelle tabelle allegate alla circolare, inoltre, sono presenti i riferimenti normativi e le tipologie reddituali rilevanti per ogni prestazione collegata al reddito.
I cittadini tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali all’INPS potranno comunicare i redditi:
direttamente, accedendo ai Servizi on line del Cittadino con il Pin dispositivo, seguendo una nuova procedura guidata e facilitata, che mostra anche quali siano i redditi rilevanti per le prestazioni in godimento ed individua i familiari per cui occorre eventualmente presentare la dichiarazione reddituale (Vai al servizio)
tramite il Contact Center, chiamando il numero 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare (sempre con il Pin dispositivo);
tramite le strutture territoriali Inps;
avvalendosi dell’intermediazione dei Caf o degli altri soggetti abilitati convenzionati.
In particolare, la nuova procedura di dichiarazione on line, con una semplice dichiarazione di conferma, consente al titolare della prestazione collegata al reddito di attestare anche il caso di situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente o di confermare l’avvenuta dichiarazione integrale all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Unico) dei redditi rilevanti sulla prestazione.
In quest’ultimo caso, il pensionato potrà visualizzare l’elenco delle prestazioni in godimento e l’elenco preciso dei redditi che deve dichiarare all’Inps, indicando accanto a ciascuno il relativo importo.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni reddituali 31 marzo di ogni anno, salvo occasionali proroghe, stabilite di volta in volta. In mancanza di presentazione di dichiarazione reddituale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, l’Inps procederà all’applicazione della normativa vigente in materia di sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito, come rappresentato nella circolare 195 del 30 novembre 2015.
Aggiornato al 31 ottobre 2018 |